È stata pubblicata sul sostituto n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2020, n. 322 la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, contenente varie novità di natura fiscale, in vigore dal primo gennaio 2021.

La pandemia da coronavirus ha stravolto molti paradigmi e ha accentuato l’importanza della comunicazione per mantenere un canale di dialogo con il proprio pubblico . Approfittate del Bonus Pubblicità 2021-2022 per ottenere un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari.

È confermata l’introduzione del nuovo comma 1 quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del bonus pubblicità a favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, anziché del 75% degli investimenti incrementali.
Per il biennio 2021 – 2022. Il bonus non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive o radiofoniche.

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Il Bonus pubblicità è concesso “ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

La procedura per accedere al bonus pubblicità è disciplinata dal DPCM n. 90 del 16 maggio 2018 (sotto allegato) che all’art. 5 dispone che i soggetti interessati ad avvalersi di detto beneficio fiscale dal primo marzo di ciascun anno fino al 31 dello stesso mese (nel 2020 a causa del Covid è stato concesso un nuovo intervallo temporale dal 1° al 30 settembre) sono tenuti a presentare una comunicazione telematica, come da modello e su indicazione del provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 (sotto allegato).

In base a quanto disposto dall’art. 2 del suddetto provvedimento del Dipartimento, la comunicazione per accedere al bonus pubblicità deve essere presentata “al Dipartimento per l’lnformazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:
direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensidell’articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998; tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).”

Per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia è necessario essere muniti dell’identità SPID, delle credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi.

All’Agenzia occorre altresì inviare la Dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti effettuati, al fine di dichiarare che gli investimenti che sono stati indicati nella sopra descritta comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, sono stati realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge.

L’ammontare del credito che può essere fruito concretamente ed effettivamente dopo l’accertamento relativo agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’imformazione e l’editoriapubblicato sul relativo sito istituzionale del

Una volta che il credito d’imposta viene ufficialmente riconosciuto ai beneficiari questi possono utilizzarlo in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando come codice tributo 6900.

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