Con il Collegato Fiscale 2017, il bonus pubblicità allarga il raggio di azione. Due le novità: l’incentivo fiscale potrà essere fruito da imprese e professionisti anche per gli investimenti sui giornali digitali e si allunga il periodo in cui è riconosciuto il vantaggio fiscale, che riguarderà gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017. Il credito d’imposta sarà riconosciuto esclusivamente in relazione agli investimenti incrementali, e cioè il beneficio spetterà esclusivamente se il valore degli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo interessato è superiore almeno dell’1% rispetto al valore degli investimenti, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente. Per il 2018 ci saranno a disposizione 62,5 milioni di euro.

Quali sono gli investimenti pubblicitari agevolabili

Gli investimenti ammissibili al beneficio sono estesi agli investimenti pubblicitari sui giornali digitali. Nella versione previgente della norma, non si faceva esplicito riferimento alle testate on line.
In seguito alla modifica il bonus sarà riconosciuto alle imprese e ai lavoratori autonomi per le campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, emittenti TV e radio locali.

L’ambito temporale del bonus pubblicità

Il Collegato fiscale modifica inoltre l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, prevedendo esplicitamente che l’incentivo vale anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (e non a partire dal 2018, come previsto dalla norma originaria).
Il Governo ha chiarito “che il credito d’imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge”.

Quali sono i soggetti interessati

I soggetti interessati dall’agevolazione sono molti. La disposizione infatti fa riferimento a “imprese e lavoratori autonomi”. Il credito di imposta spetta sia ai soggetti titolari di reddito di impresa – indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato – che agli esercenti arti e professioni.

Che cosa vuol dire approccio incrementale

Il Collegato fiscale prevede un approccio “incrementale. Nello specifico, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, il bonus sarà riconosciuto esclusivamente se il loro valore supera almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. Pertanto, per il periodo 24 giugno 2017-31 dicembre 2017, per il calcolo dell’incentivo spettante dovranno essere considerate le spese di analoga natura sostenute nel periodo 24 giugno 2016 – 31 dicembre 2016.

A partire dal 2018, invece, il credito d’imposta compete se l’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti in ciascun periodo di imposta supera almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione sostenuti nel periodo di imposta precedente. Quindi, a partire dal 2018 dovrà essere considerata la spesa sostenuta nel 2017. Quindi, se nel 2017 non è stato effettuato nessun investimento pubblicitario, nel 2018 sarà incentivabile l’intera spesa in pubblicità.

Come si misura il credito d’imposta

Il credito di imposta infatti è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative. L’incentivo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Il suo utilizzonon è automatico: ai fini del suo riconoscimento infatti dovrà essere presentata un’apposita istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Come precisato nel Collegato fiscale, per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Una quota pari a 20 milioni di euro, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Chi sono le PMI, le piccole imprese e le micromprese

Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del decreto del Ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005, sono considerate:
– microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
– piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
– medie imprese le imprese che hanno meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
I dati da prendere in considerazione per il calcolo del fatturato annuo, del totale di bilancio e dei dipendenti sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
Nel caso di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.
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